Il cookie wall è un meccanismo che permette all’utente di accedere a un sito web obbligandolo a prestare il consenso a tutti i cookie, ma potrebbe non essere legale
Il cookie wall è un meccanismo vincolante che obbliga l’utente a una scelta e permette la visualizzazione del contenuto della pagina web solo dopo aver dato il consenso all’uso dei cookie o altre tecnologie di tracciamento di dati personali. Non c’è altro modo se non rilasciare il consenso al trattamento dei dati per il tramite dei cookie o non si accede al sito.
Il Comitato europeo per la Protezione dei Dati, nelle sue linee guida sul consenso, ha confermato che l’uso dei cookie wall non costituisce una modalità valida per ottenere il consenso per il trattamento dei dati personali nell’UE, infatti alcune nazioni come la Germania, la Spagna, la Danimarca e il Belgio, non ammettono la scelta sui cookie.
Negli ultimi tempi tutti abbiamo notato navigando nel web che diverse testate giornalistiche on line, siti web e aziende operanti su Internet nel settore televisivo, hanno messo in campo sistemi e filtri che condizionano l’accesso ai contenuti alla sottoscrizione di un abbonamento, il cosiddetto paywall o, in alternativa, al rilascio del consenso da parte degli utenti all’installazione di cookie e altri strumenti di tracciamento dei dati personali, chiamati cookie wall. In pratica non c’è modo alternativo per navigare nelle pagine di questi siti internet senza di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati o di pagare un abbonamento. Ma ora la questione è passata al vaglio del Garante della privacy. Il nodo infatti è se il cosiddetto cookie wall costringa l’utente ad accettare un cookie paywall, perché il primo sarebbe legittimo il secondo no.
Il Garante della privacy italiano ha già regolamentato la materia, da ultimo con le Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021, entrate in vigore lo scorso mese di gennaio: “Non consentendo di qualificare l’eventuale consenso così ottenuto come conforme alle caratteristiche imposte dal Regolamento, e segnatamente al suo art. 4, punto 11 con particolare riferimento al requisito della libertà del consenso, è da ritenersi illecito, salva l’ipotesi da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere a un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento”.
Ecco perché Il Garante Privacy ha stabilito che i cookie wall sono illeciti, a meno che il sito non offra all’interessato la possibilità di accedere a un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento. Possibilità che sarebbe da verificare caso per caso.
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